BOZZA DPCM FASE 2
2020 04 26
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i
Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e
delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche
giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito
il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome;
DECRETA:
Misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le
seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute e si
considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga
rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate
le mascherine; in ogni
caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi,
con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
;
b) i
soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata
ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai
giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla
lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il
sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia
possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente
lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia
possibile consentirne l’accesso contingentato;
f) non è
consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito
svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g) sono
sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati. Allo scopo
di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di
prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione
da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti – riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista
della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli
atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa
validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento
della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del
CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono
chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono
sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi
natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico
sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle
abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei
luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con
l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque,
fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando
rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
j) sono
sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono
sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e
di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi
professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche
territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione
i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in
formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in
presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni
degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative
di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia
degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli
didattici o istituti comprensivi;
l) sono
sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
m) i
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle
Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o
curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,
individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le
Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità,
assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le
relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle
curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università,
nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di
ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è
altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia
un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il
rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure
organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della
formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche
esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le
finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca
assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo
svolgimento delle suddette attività;
o) a beneficio
degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse
all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle
attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte,
ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto
necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero
delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra
prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento
del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente
lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali
nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le
amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o
analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le
modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a
carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano
state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il
ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione
di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame
già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I
periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di
assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero
dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono
sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta
fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono
sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del
personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste
dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
s) sono
sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è
coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data
successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
t) sono
adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono
sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali,
centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi
gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione
civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) è fatto
divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve
specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso
di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto
conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il
coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le
articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al
Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione
del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire,
secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli
istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti,
raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video,
anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In
casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione
che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda
di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in
modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità
di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono
sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività
di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato
1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito
della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo
di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto
di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
bb) sono
chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti
all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio
e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le
autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di
fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
cc) sono
sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
dd) gli
esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente
decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di
sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
ee) restano
garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi;
ff) il
Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla
riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui
erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in
cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto
con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza
sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di
trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo
e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli
equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo
restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai
datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli
accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si
raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la
fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto
previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;
ii) in ordine
alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia
attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano
assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
jj)
gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Art. 2
Misure di
contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive industriali e commerciali
1.
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le
attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta
fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto
dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi
professionali.
2.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle
disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate
in modalità a distanza o lavoro agile.
3.
Sono comunque consentite le attività che erogano
servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei
e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che
riguardano l’istruzione.
4.
E’ sempre consentita l’attività di produzione,
trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta
altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare
l’emergenza.
5.
Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui
al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima
necessità.
6.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano
i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti
di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore
del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati
livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.
7.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese
per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra
causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la
spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione
del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la
sospensione.
8.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività
di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la
spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in
magazzino di beni e forniture.
9.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire
dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10.
Le imprese, le cui attività sono comunque consentite
alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro
attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11.
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive
in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni
al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato
tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei
casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario,
individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui
all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro
della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro
della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive
necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio
regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Art. 3
Misure di
informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano
altresì le seguenti misure:
a) il
personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della
diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa
vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole
strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la
disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è fatta
espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai
casi di stretta necessità;
c) nei
servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli
uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli
ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato
4;
d) i sindaci
e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche
presso gli esercizi commerciali;
e) nelle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle
strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico,
in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la
pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione
degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per
l’igiene delle mani;
f) le
aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è
raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di
cui all’allegato 4.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui
presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie
respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di
trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti
all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, per la popolazione
generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di
comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte,
in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va
ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del
contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle
mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni
in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre,
è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi
del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a),
del presente decreto;
b) indirizzo
completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo
di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il
mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito
telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano
prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se
manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta
documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure
organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e
della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all’allegato 8, nonché alle “Linee
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9, assicurano in
tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra
i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei
passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione
delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed
eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare
i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione
individuale..
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le
modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai
sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di
sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia
non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante
mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza
come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di
isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità
giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto
dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale
che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a
carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono
obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo
privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il
proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza
sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni
presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso
di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione
con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia
possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le
persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per
territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo
delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia
insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi
precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure,
avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente
indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa
Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con
l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità
previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i
controlli e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di
sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a)
contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile
dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio
effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata
valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata
la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità
pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del
25 febbraio 2020);
c) in caso
di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si
procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di
lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui
si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano
l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali conviventi;
e) informano
la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali
conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano
la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato
di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il
divieto di contatti sociali;
3) il
divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo
di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso
di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire
immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare
la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere
nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h)
l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere
notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di
comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si
applicano:
a)
all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al
personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al
personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche
professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai
lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria
residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in
presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile
2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che
abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono
essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 5
Transiti e
soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4,
esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non
superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori
48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è
tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a)
comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo
completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il
mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di
sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti;
c) recapito
telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti
anche gli obblighi:
a) allo
scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma
1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di
iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di
soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di
segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con
tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per
il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle
more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano
prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se
manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non
sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in
conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19
nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il
20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative
per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9, assicurano
in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei
passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione
delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed
eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare
i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione
individuale..
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano,
per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici,
sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 4,
esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non
superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori
48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo
di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in
base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente
una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante
l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da
parte delle competenti Autorità, di:
a)
comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo
completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il
mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più
abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di
essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito
telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono
assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo
scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di
isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione,
la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di
segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con
tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per
il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle
more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il
transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio
nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale
situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri
telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio
italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di
ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal
presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione
a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6
e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si
applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato
(UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza
di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in
transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in
altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini
dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore
all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi
del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località
italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice
identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea
utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito
telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la
permanenza in Italia;
b) a non
allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle
aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in
transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano
la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3,
a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente
in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione
dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto
di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano:
a)
all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al
personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al
personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche
professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai
lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria
residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in
presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile
2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che
abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono
essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 6
Disposizioni
in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera
da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione,
agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in
servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a
bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di
prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate
in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a
bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i
passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono
obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e
sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora
abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i
passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere
immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di
sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente
dedicati;
c) i
passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma
4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia
ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente
mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria,
ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i
passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti
dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento
fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto
protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano
anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E’ comunque
consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi
in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E’ fatto divieto alle società di gestione, agli
armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in
servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare
ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in
presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile
2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che
abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono
essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 7
Misure in materia di trasporto pubblico
di linea
1.
Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea
terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di
settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché
delle “Linee guida per l’informazione
agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione
del covid-19”, di cui all’allegato 9.
2.
In relazione alle nuove esigenze
organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative
per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo
accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19
nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il
20 marzo 2020.
Art. 8
Ulteriori
disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le
attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in
convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri
semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro
denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario
e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela
della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9
Esecuzione e
monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di
cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da
parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di
polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e,
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del
lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra,
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma
interessata.
Art. 10
Disposizioni
finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che
si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto
decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di
contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il
Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.
3. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
26 04 2020 Allegato3 ATECO